Art. 7
Principio del pareggio
In vigore dal 4 ago 2016
Principio del pareggio
1. Entrate e stanziamenti di pagamento devono risultare in pareggio.
2. L'Agenzia non può sottoscrivere prestiti entro il quadro del suo bilancio.
3. Eventuali eccedenze di bilancio derivanti dal bilancio generale dell'Agenzia in un determinato esercizio sono considerate un credito a disposizione degli Stati membri partecipanti e sono loro restituite quale deduzione dal terzo contributo dell'esercizio successivo.
Storico versioni
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