Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 4 ago 2016
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: a)   «Stato membro partecipante»: uno Stato membro che partecipa all'Agenzia; b)   «Stati membri contributori»: gli Stati membri partecipanti che contribuiscono a un progetto o programma particolare dell'Agenzia; c)   «bilancio generale»: il bilancio generale stabilito in conformità dell' della decisione (PESC) 2015/1835; d)   «entrate supplementari»: le entrate supplementari il cui contenuto è stabilito dall' della decisione (PESC) 2015/1835; e)   «ordinatore»: il direttore esecutivo dell'Agenzia, che esercita i poteri di cui all', paragrafo 5, della decisione (PESC) 2015/1835; f)   «bilancio»: lo strumento che prevede e autorizza, per ciascun esercizio, tutte le entrate e le spese ritenute necessarie per l'Agenzia; g)   «controllo»: qualsiasi misura adottata al fine di garantire con ragionevole sicurezza l'efficacia, l'efficienza e l'economia delle operazioni, nonché l'affidabilità delle relazioni, la salvaguardia degli attivi e l'informazione, la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi e irregolarità e il seguito dato a tali frodi e irregolarità, come pure l'adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi, nonché della natura dei pagamenti in questione. I controlli possono comportare varie verifiche, nonché l'attuazione delle politiche e delle procedure per raggiungere gli obiettivi illustrati nella prima frase; h)   «verifica»: la verifica di un aspetto specifico di un'operazione di entrata o di spesa.
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