Art. 8 · Diritti e obblighi degli END

Art. 8

Diritti e obblighi degli END

In vigore dal 4 ago 2016
Diritti e obblighi degli END 1.   Durante il periodo di distacco, l'END agisce con integrità. In particolare: a) l'END esercita le funzioni assegnategli e regola altrimenti la sua condotta preoccupandosi unicamente degli interessi dell'Agenzia. Segnatamente, nell'esercizio delle sue funzioni, l'END non accetta istruzioni da parte del proprio datore di lavoro, di governi, altre persone, società private o amministrazioni pubbliche, e non effettua alcuna prestazione per conto dei medesimi; b) l'END si astiene dal compiere qualsiasi atto e, in particolare, dall'esprimere pubblicamente opinioni che possano ledere la dignità della sua funzione presso l'Agenzia; c) l'END che nell'esercizio delle sue funzioni debba pronunciarsi su una questione riguardo al cui trattamento o alla cui soluzione abbia un interesse personale tale da compromettere la sua indipendenza è tenuto ad informarne il suo superiore gerarchico; d) l'END non pubblica né fa pubblicare, da solo o in collaborazione, scritti aventi per oggetto l'attività dell'Unione senza aver preliminarmente ottenuto l'autorizzazione alle condizioni e secondo le norme in vigore presso l'Agenzia. Tale autorizzazione può essere rifiutata solo se la pubblicazione mette a repentaglio gli interessi dell'Agenzia o dell'Unione; e) i diritti derivanti da lavori eseguiti dall'END nell'esercizio delle sue funzioni sono versati all'Agenzia; f) l'END è tenuto a risiedere nella sede di distacco o a una distanza conciliabile con l'adempimento delle funzioni conferitegli; g) l'END è tenuto ad assistere o consigliare la gerarchia del servizio presso il quale è distaccato ed è responsabile di fronte a questa gerarchia dell'esercizio delle funzioni che gli sono affidate. 2.   Durante e dopo il distacco, l'esperto nazionale è tenuto ad osservare la massima discrezione su fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni. L'END non divulga in alcun modo, a persona non abilitata ad averne conoscenza, alcun documento o informazione non ancora legittimamente resi pubblici e non utilizza tali documenti o informazioni per il proprio beneficio personale. 3.   Al termine del distacco, l'END resta soggetto agli obblighi di agire con integrità e discrezione con riguardo all'esercizio delle nuove funzioni e nell'accettazione di taluni incarichi o benefici. A tal fine, nei tre anni successivi al periodo di distacco, l'esperto informa immediatamente l'Agenzia in merito alle funzioni e ai compiti che potrebbero dar luogo a un conflitto di interessi rispetto ai compiti svolti nel corso del periodo di distacco. 4.   L'END è soggetto alle regole di sicurezza in vigore nell'Agenzia, comprese quelle sulla protezione dei dati e quelle sulla protezione delle reti dell'Agenzia. L'END è altresì soggetto alle norme che disciplinano la protezione degli interessi finanziari dell'Agenzia. 5.   In caso di mancato rispetto dei paragrafi 1, 2 e 4 durante il periodo di distacco, l'Agenzia può mettere fine al distacco dell'esperto nazionale ai sensi dell', paragrafo 2, lettera c). 6.   L'END informa immediatamente e per iscritto il proprio superiore gerarchico qualora, durante il suo distacco, venga a conoscenza di fatti che possano lasciar presumere: a) una possibile attività illecita, in particolare una frode o un atto di corruzione, pregiudizievole per gli interessi dell'Agenzia; o b) una condotta in rapporto con l'esercizio di incarichi professionali che possa costituire una grave mancanza agli obblighi degli agenti dell'Agenzia o degli END. Il presente paragrafo si applica altresì in caso di mancanza grave a un obbligo analogo da parte di un membro del personale o di qualsiasi altra persona al servizio di un'istituzione o di un prestatore di servizi per conto di un'istituzione dell'Unione. 7.   Qualora riceva l'informazione di cui al paragrafo 6 del presente articolo, il superiore gerarchico adotta le misure previste all' della decisione (UE) 2016/1351 del Consiglio (3) («statuto dell'Agenzia»). Gli dello statuto dell'Agenzia si applicano al superiore gerarchico ai sensi dell' della presente decisione. Tali disposizioni si applicano, mutatis mutandis, anche all'END interessato al fine di garantire il rispetto dei suoi diritti.
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