Art. 4 · Procedura amministrativa di distacco

Art. 4

Procedura amministrativa di distacco

In vigore dal 4 ago 2016
Procedura amministrativa di distacco I distacchi sono resi effettivi tramite uno scambio di lettere tra il direttore esecutivo dell'Agenzia e la rappresentanza permanente o la missione dello Stato membro interessato, l'organizzazione o entità, a seconda del caso. Nello scambio di lettere sono indicati la sede di distacco e il gruppo di funzioni cui dev'essere destinato l'END, in un gruppo di funzioni degli amministratori («AD») o in un gruppo di funzioni degli assistenti («AST»). Nello scambio di lettere figurano altresì l'indicazione della direzione/unità presso cui è distaccato l'END, nonché una descrizione dettagliata dei compiti che l'END è chiamato a svolgere. Allo scambio di lettere è allegata una copia del regime applicabile agli END distaccati presso l'Agenzia.
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