Art. 2
Condizioni di idoneità al distacco
In vigore dal 4 ago 2016
Condizioni di idoneità al distacco
Per essere distaccati presso l'Agenzia, gli esperti:
1)
hanno lavorato per il loro datore di lavoro, su base permanente o contrattuale, per almeno 12 mesi prima del distacco;
2)
restano al servizio del loro datore di lavoro per tutta la durata del distacco e continuano ad essere retribuiti da quest'ultimo;
3)
hanno maturato un'esperienza professionale di almeno tre anni a tempo pieno nell'esercizio di funzioni di difesa, amministrative, scientifiche, tecniche, operative, di consulenza o supervisione pertinenti ai fini dell'esecuzione delle mansioni loro affidate. Il datore di lavoro fornisce all'Agenzia, precedentemente al distacco, un attestato del lavoro svolto dall'esperto negli ultimi 12 mesi;
4)
hanno la cittadinanza di uno Stato membro partecipante o che rientra nelle disposizioni dell', secondo comma;
5)
per poter svolgere le funzioni che saranno loro affidate, possiedono una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale di uno degli Stati membri partecipanti e una conoscenza soddisfacente di un'altra di tali lingue.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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