Art. 1

Art. 1

In vigore dal 4 ago 2016
La decisione (PESC) 2016/849 è così modificata: 1) all', paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, i beni e le tecnologie indicati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato istituito a norma del punto 12 della UNSCR 1718 (2006) (“comitato delle sanzioni”) conformemente al punto 8, lettera a), punto ii), della UNSCR 1718 (2006), al punto 5, lettera b), della UNSCR 2087 (2013), al punto 20 della UNSCR 2094 (2013) e al punto 25 della UNSCR 2270 (2016), che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;»; 2) all'articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri vietano l'ingresso nei loro porti a qualsiasi nave la cui proprietà, il cui esercizio o il cui equipaggio sia della RPDC, o battente bandiera della RPDC.».
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