Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 lug 2016
1.   L'Italia procede al recupero dell'aiuto di Stato di cui all', paragrafo 2, presso i beneficiari. 2.   Tenendo conto del fatto che ai fini della presente decisione Ryanair e AMS costituiscono una singola unità economica, le stesse sono responsabili in solido per il rimborso dell'aiuto di Stato ricevuto. 3.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella dell'effettivo recupero. 4.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794.2004 e del regolamento (CE) n. 271.2008 che modifica il regolamento (CE) n. 794.2004. 5.   L'Italia annulla tutti i pagamenti in essere dell'aiuto di cui all', paragrafo 2, con effetto alla data di adozione della presente decisione.
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