Art. 2

Art. 2

In vigore dal 7 lug 2016
Le prime informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 649/2012 riguardano gli anni di calendario 2014, 2015 e 2016.
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