Art. 2
In vigore dal 4 lug 2016
L'aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all' non costituisce aiuto se, al momento della concessione, soddisfa le condizioni di un regolamento adottato a norma degli dei regolamenti (CE) n. 994/98 (30) o (UE) 2015/1588 (31) a seconda di quale sia applicabile al momento della concessione dell'aiuto.
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