Art. 3 · Richieste pervenute ad ANC e BCN da autorità nazionali competenti per le indagini penali

Art. 3

Richieste pervenute ad ANC e BCN da autorità nazionali competenti per le indagini penali

In vigore dal 30 giu 2016
Richieste pervenute ad ANC e BCN da autorità nazionali competenti per le indagini penali 1.   LA BCE richiede alle ANC o alle BCN di acconsentire, al ricevimento da parte di un'autorità nazionale competente per le indagini penali di una richiesta di comunicazione di informazioni riservate connesse ai compiti conferiti alla BCE dal Regolamento (UE) n. 1024/2013 o alla politica monetaria o ad altri compiti del SEBC o dell'Eurosistema, a consultare, se possibile, la BCE, su come rispondere alla richiesta, a prescindere dal fatto che la BCE, l'ANC o la BCN interessata sia o no in possesso di tali informazioni. La BCE fornisce indicazioni in merito alla possibilità di comunicare le informazioni in questione e, se del caso, alla sussistenza di preminenti ragioni relative alla necessità di salvaguardare gli interessi dell'Unione o di evitare interferenze con il funzionamento e l'indipendenza della BCE per rifiutare la comunicazione di tali informazioni riservate. La BCE fornisce indicazioni all'ANC o alla BCN purché tempestivamente consultata prima che l'ANC o la BCN adotti una decisione finale in merito e fornisca una risposta definitiva alla richiesta. 2.   La BCE richiede all'ANC di acconsentire a informare la BCE tempestivamente e, in ogni caso, prima di fornire risposte definitive, in merito a richieste di informazioni riservate pervenute dalle autorità nazionali competenti per le indagini penali riguardanti enti creditizi meno significativi direttamente vigilati dall'ANC interessata nell'adempimento delle sue responsabilità in materia di vigilanza ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013, ove tale ANC ritenga che le informazioni richieste siano rilevanti o che la loro comunicazione possa incidere negativamente sulla reputazione dell'MVU. La BCE si adopera per fornire la propria risposta entro il termine stabilito dall'ANC interessata, purché esso sia ragionevole, obiettivamente giustificato e scada prima che l'ANC adotti una decisione finale e fornisca una risposta definitiva all'autorità nazionale competente per le indagini penali. 3.   LA BCE richiede alle ANC o alle BCN di acconsentire a informare regolarmente la BCE in merito a tutte le richieste di autorità nazionali competenti per le indagini penali, quando la BCE non sia stata consultata, in conformità al paragrafo 1 o informata in conformità al paragrafo 2 e, se possibile, in merito alle informazioni comunicate a seguito di esse.
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