Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 giu 2016
Il presidente del Consiglio designa la o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione: a) lo strumento di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del protocollo; b) la dichiarazione sulle competenze di cui all'allegato della presente decisione, a norma dell'articolo 44, paragrafo 3, del protocollo.
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