Art. 4
In vigore dal 10 giu 2016
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Repubblica italiana trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
l'importo complessivo (capitale e interessi) da recuperare presso il beneficiario;
b)
la descrizione particolareggiata delle misure già adottate e di quelle previste per ottemperare alla presente decisione;
c)
i documenti attestanti che al beneficiario è stato ordinato di rimborsare l'aiuto.
2. La Repubblica italiana informerà la Commissione dell'andamento delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al recupero integrale dell'aiuto di cui all'. Essa trasmetterà immediatamente, su richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per ottemperare alla presente decisione. Fornirà inoltre informazioni particolareggiate sugli importi dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.
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