Art. 2
In vigore dal 10 giu 2016
1. La Repubblica italiana procede al recupero dell'aiuto di cui all' presso il beneficiario.
2. Gli importi da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dal 7 febbraio 2014 fino alla data dell'effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (32) e del regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (33) che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
4. La Repubblica italiana annulla tutti i pagamenti in essere dell'aiuto di cui all' con effetto a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni
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