Art. 2 · Criteri di idoneità per le obbligazioni societarie

Art. 2

Criteri di idoneità per le obbligazioni societarie

In vigore dal 1 giu 2016
Criteri di idoneità per le obbligazioni societarie Per essere idonei all'acquisto definitivo nell'ambito del CSPP, gli strumenti di debito negoziabili emessi dalle società soddisfano i criteri di idoneità per le attività negoziabili per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, ai sensi della parte quarta dell'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (6), e i seguenti requisiti aggiuntivi: 1. L'emittente dello strumento di debito negoziabile: a) ha sede legale in uno Stato membro la cui moneta è l'euro; b) non è un ente creditizio come definito all', punto 14), dell'Indirizzo (UE) n. 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60); c) non ha un'impresa madre come definita all', paragrafo 1, punto 15), del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) che sia anche un ente creditizio come definito nell', punto 14), dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); d) non ha una società madre assoggetta a vigilanza bancaria al di fuori dell'area dell'euro; e) non è un soggetto vigilato come definito nell', punto 20), del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (8) ovvero non fa parte di un gruppo vigilato come definito nell', punto 21), lettera b), del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), incluso, in ambedue i casi, nell'elenco pubblicato dalla BCE sul suo sito Internet ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), e non è una filiazione, come definita nell', paragrafo 1, punto 16), del Regolamento (UE) n. 575/2013, di alcuno di detti soggetti o gruppi vigilati; f) non è un'impresa d'investimento come definita nell', paragrafo 1, punto 1), della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9); g) non ha emesso un titolo garantito da attività nell'accezione di cui all', punto 3), dell'Indirizzo (UE) n. 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60); h) non ha emesso un multi cédula nell'accezione di cui all', punto 62), dell'Indirizzo (UE) n. 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60); i) non ha messo un'obbligazione garantita strutturata nell'accezione di cui all', punto 88), dell'Indirizzo (UE) n. 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60); j) non è una società veicolo per la gestione delle attività derivante dall'impiego di uno strumento di separazione delle attività in un'azione di risoluzione ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) o della normativa nazionale attuativa dell'articolo 42 della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11); k) non è un fondo nazionale per la gestione e il disinvestimento di attività istituito a sostegno della ristrutturazione e/o della risoluzione del settore finanziario (12); e l) non è un emittente idoneo per il PSPP. 2. Lo strumento di debito negoziabile ha scadenza residua minima di 6 mesi e massima di 30 anni e 364 giorni al momento del suo acquisto acquisto da parte della banca centrale dell'Eurosistema competente. 3. In deroga all'articolo 59, paragrafo 5, dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), per la valutazione dei requisiti di qualità creditizia dello strumento di debito negoziabile, si tiene conto esclusivamente delle informazioni relative al merito creditizio fornite da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (external credit assessment institution) accettata nell'ambito del quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia (eurosystem credit assessment framework). 4. Lo strumento di debito negoziabile è denominato in euro. 5. Sono consentiti acquisti di strumenti di debito negoziabili nominali con un tasso di rendimento a scadenza (o rendimento nel peggiore dei casi) negativo, che sia superiore al tasso sui depositi presso la banca centrale.
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