Art. 5 · Misure

Art. 5

Misure

In vigore dal 31 mag 2016
Misure 1.   La direzione generale Risorse umane e sicurezza adotta e attua le misure di sicurezza in conformità alla decisione (UE, Euratom) 2015/443. La direzione generale Risorse umane e sicurezza predispone e attua un elenco non esaustivo di misure. 2.   Le misure relative allo stato di allerta rispettano rigorosamente la decisione (UE, Euratom) 2015/443. I livelli dello stato di allerta sono definiti in stretta collaborazione con i servizi competenti delle altre istituzioni europee e delle altre entità europee competenti e con gli Stati membri che ospitano i locali della Commissione. 3.   I livelli dello stato di allerta sono espressi nelle aree pubbliche mediante un sistema di segnalazione basato su un codice cromatico che varia a seconda dello stato di allerta. 4.   Le misure di sicurezza per lo stato di allerta BIANCO sono descritte dettagliatamente in una comunicazione di sicurezza nel pieno rispetto dell'articolo 21, paragrafo 2, della decisione (UE; Euratom) 2015/443.
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