Art. 4 · Responsabilità

Art. 4

Responsabilità

In vigore dal 31 mag 2016
Responsabilità 1.   Il membro della Commissione responsabile della sicurezza: a) decide, in consultazione con le altre istituzioni europee e le altre entità europee competenti, la variazione del livello dello stato di allerta; b) decide, su parere della direzione generale Risorse umane e sicurezza, quali misure specifiche dello stato di allerta devono essere attuate alla luce della situazione di sicurezza contingente e quali misure supplementari devono essere adottate; c) informa il presidente e gli altri membri della Commissione di qualsiasi decisione adottata ai sensi del presente articolo. 2.   La direzione generale Risorse umane e sicurezza: a) è responsabile dell'attuazione della presente decisione nei locali della Commissione situati negli Stati membri dell'Unione europea; b) assicura, come stabilito all'articolo 18, paragrafo 2, della decisione (UE, Euratom) 2015/443, un collegamento esterno in caso di minaccia o incidente concernente l'integrità delle persone, dei locali e delle altre risorse della Commissione; c) in caso di emergenza adotta le decisioni stabilite al paragrafo 1, lettere a) e b). Quanto prima possibile dopo aver adottato tali misure, la direzione generale Risorse umane e sicurezza informa il membro della Commissione responsabile della sicurezza delle misure adottate e dei relativi motivi; d) monitora costantemente le minacce e i rischi per la sicurezza. 3.   La direzione generale per gli Aiuti umanitari e la protezione civile è responsabile dell'attuazione della presente decisione in tutti i suoi uffici situati nei paesi terzi. 4.   La direzione generale della Comunicazione è responsabile dell'attuazione della presente decisione nelle rappresentanze della Commissione e nelle rappresentanze regionali. 5.   La direzione generale del Centro comune di ricerca è responsabile dell'attuazione della presente decisione nei locali del Centro comune di ricerca della Commissione. 6.   In caso di emergenza le succitate direzioni generali possono adottare misure di sicurezza supplementari in conformità alla presente decisione e alla decisione (UE, Euratom) 2015/443. La direzione generale Risorse umane e sicurezza è informata senza indugio di tali misure.
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