Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 mag 2016
Per l'esercizio finanziario 2015, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri indicati nell'allegato II, relativi alle spese inerenti a ciascun programma di sviluppo rurale finanziato dal FEASR nell'ambito del periodo di programmazione 2014-2020, non sono contemplati dalla presente decisione e saranno oggetto di una futura decisione di liquidazione.
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