Art. 29

Art. 29

In vigore dal 27 mag 2016
1.   Gli uffici di rappresentanza delle entità elencate nell'allegato I sono chiusi. 2.   È vietata la partecipazione diretta o indiretta a imprese in partecipazione o a qualsiasi altro accordo commerciale da parte delle entità elencate nell'allegato I, nonché di persone o entità che agiscono per loro conto.
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