Art. 2

Art. 2

In vigore dal 27 mag 2016
Le misure previste dall', paragrafo 1, lettera g), non si applicano alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di un prodotto, o al suo approvvigionamento, qualora: a) lo Stato membro stabilisca che tale attività sia svolta esclusivamente per scopi umanitari o esclusivamente per scopi di sussistenza, che non sarà utilizzata da persone o entità della RPDC per generare entrate e non sia connessa ad alcuna attività vietata dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione, a condizione che lo Stato membro notifichi in anticipo al comitato delle sanzioni tale decisione e lo informi anche delle misure adottate per impedire lo sviamento del prodotto per tali altri scopi; o b) il comitato delle sanzioni abbia stabilito in una valutazione caso per caso che una particolare fornitura o vendita o un particolare trasferimento non siano contrari agli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).
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