Art. 2
Definizione
In vigore dal 18 mag 2016
Definizione
Ai fini della presente decisione per «prodotto oggetto di prove» si intende un prodotto segnalato al gruppo da uno Stato membro o dalla Commissione ai fini di un parere in merito al possesso, da parte di tale prodotto, di un aroma caratterizzante ai sensi dell', paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE.
Storico versioni
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