Art. 1 · Modifiche

Art. 1

Modifiche

In vigore dal 18 mag 2016
Modifiche La Decisione BCE/2014/6 è modificata come segue: 1) nell', il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale quadro a lungo termine, entro l'inizio della prima trasmissione effettiva di dati granulari sul credito da parte delle BCN alla BCE in conformità al Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea (BCE/2016/13) (*1) comprende: a) banche dati nazionali relative a dati granulari sul credito gestite da tutte le BCN dell'Eurosistema; e b) una banca dati relativa a dati granulari sul credito comune ai membri dell'Eurosistema e comprendente dati granulari sul credito per tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro. (*1)  Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13) (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 44).»;" 2) all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il CST, tenendo opportunamente conto dei suggerimenti di altri comitati del SEBC, prepara le decisioni necessarie per l'attuazione delle misure preparatorie di cui al paragrafo 1 e le sottopone al Consiglio direttivo per l'approvazione. Il CST riferisce al Consiglio direttivo, su base annuale, in ordine ai progressi realizzati dalla BCE e dalle singole BCN, incluse le BCN cui è concessa una deroga ai sensi dell', paragrafo 3.»; 3) all', il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   In riferimento alle BCN che necessitano, nella fase preparatoria, di un periodo di tempo più lungo per sviluppare o ottenere l'accesso a banche dati complete relative a dati granulari sul credito, il Consiglio direttivo può, durante la fase preparatoria, concedere deroghe individuali temporanee all'obbligo di applicare specifiche misure preparatorie di cui al paragrafo 1. La durata di ciascuna deroga individuale deve essere strettamente limitato al periodo di tempo minimo necessario alla BCN in questione per uniformarsi, nella fase preparatoria, alle misure preparatorie oggetto della deroga, e, in ogni caso, tale durata deve essere fissata in maniera tale da permettere il conseguimento degli obiettivi di cui all' in riferimento a tutte le BCN dell'Eurosistema. Il diritto di accesso a informazioni statistiche riservate derivanti da dati granulari sul credito trasmessi alla BCE nel quadro di una specifica misura preparatoria sono sospesi in riferimento a qualsiasi BCN che beneficia di una deroga temporanea relativa a tale misura. Il Consiglio direttivo può decidere di imporre, in capo a singole BCN che beneficiano di una deroga ai sensi del presente paragrafo, appropriate ulteriori restrizioni.»; 4) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Al fine di garantire un adeguato allineamento dei dati granulari sul credito da raccogliere nel lungo periodo con le esigenze degli utenti del SEBC, il CST organizza, nella fase preparatoria, la trasmissione dalle BCN alla BCE, alla fine del mese di marzo di ogni anno, dei dati granulari sul credito immediatamente disponibili riferiti al 30 giugno e al 31 dicembre dell'anno precedente, impiegando un adeguato grado di anonimizzazione e aggregazione per quanto concerne le informazioni relative ai mutuatari, al fine di assicurare che i singoli mutuatari non possano essere identificati. La prima trasmissione ha luogo alla fine del mese di marzo 2014, in riferimento al 30 giugno e al 31dicembre 2013 e si fonda sullo schema di segnalazione di riferimento contenuto nell'allegato. Ogni trasmissione ad hoc successiva è organizzata dal CST su base volontaria e sulla base dello schema di segnalazione che terrà in considerazione l'esistenza di dati granulari sul credito immediatamente disponibili e delle loro caratteristiche e assicurerà che i dati raccolti siano proporzionati allo stato dei lavori preparatori completati al momento della trasmissione. Nella fase preparatoria, i dati relativi ai mutuatari che appartengono a settori istituzionali diversi dalle società non finanziarie possono essere segnalati su base aggregata, purché la BCN trasmetta le relative informazioni metodologiche.»; 5) l'allegato alla Decisione BCE/2014/6 è modificato conformemente all'allegato alla presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2016:868:oj#art-1