Art. 5

Art. 5

In vigore dal 28 apr 2016
Gli Stati membri agevolano la conclusione di accordi transfrontalieri di coordinamento volti a consentire il funzionamento dei sistemi di cui all', paragrafo 1, lettera a), e, se del caso, di quelli di cui all', paragrafo 1, lettera b), tenendo conto delle procedure regolamentari e dei diritti esistenti nonché dei pertinenti accordi internazionali.
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