Art. 2

Art. 2

In vigore dal 28 apr 2016
Ai fini della presente decisione si intende per: 1. «apparecchiature PMSE audio senza fili», apparecchiature radio utilizzate per la trasmissione di segnali audio analogici o digitali tra un numero limitato di trasmettitori e di ricevitori, quali ad esempio radiomicrofoni, auricolari per il controllo o collegamenti audio, impiegate principalmente per la realizzazione di programmi radiotelevisivi o di eventi sociali o culturali pubblici o privati; 2. «comunicazioni radio della protezione civile e per i soccorsi in caso di catastrofe (PPDR)», applicazioni radio utilizzate, per motivi di ordine pubblico, sicurezza e difesa, dalle autorità nazionali o dai pertinenti operatori in risposta alle esigenze nazionali in materia di sicurezza e pubblica sicurezza, anche in situazioni di emergenza; 3. «comunicazioni radio da macchina a macchina (M2M)», collegamenti radio destinati a trasmettere informazioni tra soggetti fisici o virtuali e che costituiscono un ecosistema complesso comprendente l'Internet degli oggetti; detti collegamenti radio possono essere realizzati mediante servizi di comunicazione elettronica (ad esempio basati su tecnologie cellulari) o altri servizi, sulla base di un uso dello spettro soggetto a licenza o non soggetto a licenza.
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