Art. 8 · Inosservanza degli obblighi di segnalazione

Art. 8

Inosservanza degli obblighi di segnalazione

In vigore dal 28 apr 2016
Inosservanza degli obblighi di segnalazione 1.   Ove un partecipante ometta di presentare una relazione o di rispettare gli obblighi di revisione, ovvero siano riscontrati errori nei dati segnalati, si applicano le seguenti norme: a) Se un partecipante omette di presentare la prima relazione entro il relativo termine, il suo limite di finanziamento è ridotto a zero. b) Se un partecipante omette di presentare la seconda relazione entro il relativo termine o di rispettare gli obblighi di cui all', paragrafi 5 o 6, il tasso di interesse sull'operazione di rifinanziamento principale al tempo dell'aggiudicazione della relativa OMRLT-II si applica agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito delle OMRLT-II. c) Se un partecipante, in connessione con la revisione di cui all', paragrafo 5, o altrimenti, riscontra errori nei dati presentati nelle relazioni, incluse imprecisioni e lacune, esso ne dàcomunicazione alla BCN competente quanto prima. Ove la BCN competente riceva una comunicazione in merito a tali errori o ne venga altrimenti a conoscenza: (i) il partecipante fornisce le informazioni supplementari richieste dalla BCE competente funzionali alla valutazione dell'impatto dell'errore in questione, e (ii) la BCN competente può adottare misure adeguate, che possono includere l'aggiustamento del tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito di OMRLT-II e l'obbligo di rimborsare gli importi presi in prestito che, in conseguenza dell'errore, eccedono il limite di finanziamento del partecipante. 2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve eventuali sanzioni che possono essere irrogate a norma della Decisione BCE/2010/10 della Banca centrale europea (6) in relazione agli obblighi di segnalazione di cui al Regolamento (CE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).
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