Art. 7 · Obblighi di segnalazione

Art. 7

Obblighi di segnalazione

In vigore dal 28 apr 2016
Obblighi di segnalazione 1.   Ciascun partecipante a OMRLT-II fornisce alla BCN competente i dati indicati nel modello di segnalazione di cui all'allegato II, con le modalità di seguito indicate: a) dati relativi al primo periodo di riferimento al fine di stabilire il limite di finanziamento del partecipante, limiti di offerta e livelli di riferimento (di seguito, la «prima relazione»); e b) dati relativi al secondo periodo di riferimento al fine di stabilire i tassi di interesse applicabili (di seguito, la «seconda relazione»). 2.   The data shall be provided in accordance with: a) il calendario indicativo per le OMRLT-II pubblicato sul sito Internet della BCE; b) le indicazioni di cui allegato II; e c) i requisiti minimi richiesti per l'accuratezza e la conformità concettuale di cui all'allegato IV del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). 3.   I termini utilizzati nella relazione presentata dai partecipanti sono interpretati in conformità alle corrispondenti definizioni di essi di cui al Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). 4.   Gli enti capofila di gruppi OMRLT-II presentano relazioni dei dati che rispecchiamo i dati aggregati relativi a tutti i componenti del gruppo OMRLT-II. Inoltre, la BCN dell'ente capofila o la BCN di un membro di un gruppo OMRLT-II può, in coordinamento con la BCN dell'ente capofila, richiedere che l'ente capofila presenti dati disaggregati per ogni singolo componente del gruppo. 5.   Ciascun partecipante si assicura che la qualità dei dati forniti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sia valutata da un revisore estero in conformità alle seguenti regole: a) il revisore può valutare i dati contenuti nella prima relazione nel contesto della revisione dei bilanci annuali del partecipante e l'esito della valutazione del revisore è presentato entro il termine indicato nel calendario indicativo per le OMRLT-II pubblicato sul sito Internet della BCE; b) l'esito della valutazione del revisore in merito alla seconda relazione è presentato unitamente a quest'ultima salvo che, ricorrendo circostanze eccezionali, la BCE competente abbia approvato un diverso termine; in tal caso, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito dal partecipante che ha richiesto la proroga sono comunicati solo dopo la presentazione dell'esito della valutazione del revisore; se, a seguito dell'approvazione da parte della BCN competente, il partecipante decide di rimborsare integralmente o parzilmente l'importo della propria OMRLT-II prima di presentare l'esito della valutazione del revisore, il tasso di interesse applicabile agli importi da rimborsare da parte del partecipante è quello dell'operazione di rifinanziamento principale al momento dell'aggiudicazione della relativa OMRLT-II. c) le valutazioni del revisore sono incentrate sui requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3. In particolare, il revisore: i) valuta l'accuratezza dei dati forniti verificando che la serie dei prestiti idonei del partecipante, compresi, nel caso di ente capofila, i prestiti dei componenti del relativo gruppo OMRLT-II, soddisfi i criteri di idoneità; ii) verifica che i dati segnalati siano conformi alle linee guida di cui all'allegato II e con i concetti introdotti dal Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33); iii) verifica che i dati segnalati siano coerenti con quelli compilati ai sensi del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33); e iv) verifica la presenza di controlli e procedure di convalida dell'integrità, dell'accuratezza e della coerenza dei dati. In caso di partecipazione a livello di gruppo, l'esito delle verifiche del revisore è condiviso con le BCN degli altri componenti del gruppo OMRLT-II. Gli esiti dettagliati delle verifiche eseguite ai sensi di questo paragrafo sono forniti alla BCN del partecipante che ne faccia richiesta e, in caso di partecipazione a livello di gruppo, successivamente condivisi con le BCN dei componenti del gruppo. L'Eurosistema può fornire ulteriori indicazioni sulle modalità con le quali la valutazione del revisore deve essere condotta, nel qual caso i partecipanti si assicurano che i revisori effettuino la valutazione nel rispetto di tali indicazioni. 6.   A seguito di un cambiamento nella composizione del gruppo OMRLT-II o di una rioganizzazione societaria come una fusione, un'acquisizione o uno scorporo, che incida sulla serie dei prestiti idonei del partecipante, è presentata una prima relazione riveduta in conformità alle istruzioni ricevute dalla BCN del partecipante. La BCN competente valuta l'impatto della revisione e adotta misure appropriate. Tali misure possono includere l'obbligo di rimborso delle somme prese in prestito che, tenuto conto delle modifiche nella composizione del gruppo OMRLT-II o della riorganizzazione societaria, eccedono il relativo limite di finanziamento. Il partecipante interessato (che può consistere in un ente di nuova costituzione a seguito la riorganizzazione societaria) fornisce tutte le informazioni supplementari richieste dalla BCN competente funzionali alla valutazione dell'impatto della revisione. 7.   I dati forniti dai partecipanti ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati dall'Eurosistema per l'attuazione del regime delle OMRLT-II nonché per l'analisi della relativa efficacia e per altri fini di analisi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2016:810:oj#art-7