Art. 6 · Rimborso anticipato

Art. 6

Rimborso anticipato

In vigore dal 28 apr 2016
Rimborso anticipato 1.   Decorsi 24 mesi dal regolamento di ciascuna OMRLT-II i partecipanti hanno la facoltà di rimborsare, con cadenza trimestrale, integralmente o parzialment la relativa OMRLT-II prima della scadenza. 2.   Le date di rimborso anticipato coincidono quelle di regolamento di un'operazione di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, secondo quanto specificato dall'Eurosistema. 3.   Al fine di potersi avvalere della procedura di rimborso anticipato, un partecipante notifica alla BCN competente che intende effettuare un rimborso avvalendosi della procedura di rimborso anticipato alla data di rimborso anticipato, almeno una settimana prima di tale data. 4.   La notifica di cui al paragrafo 3 diviene vincolante per il partecipante interessato una settimana prima della data di rimborso anticipato cui fa riferimento. Il mancato regolamento, integrale o parziale, da parte del partecipante dell'importo dovuto nell'ambito della procedura di rimborso anticipato alla data del rimborso può comportare l'irrogazione di una sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria applicabile è calcolata in conformità all'allegato VII all'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) e corrisponde alla sanzione pecuniaria applicata in caso di inadempimento dell'obbligo di garantire adeguatamente e regolare l'importo assegnato alla controparte in relazione a operazioni temporanee a fini di politica monetaria. L'irrogazione di una sanzione pecuniaria non pregiudica il diritto della BCN di adottare le misure previste in caso di inadempimento di cui all'articolo 166 dell'Indirizzo (UE) 2015/5610 (BCE/2014/60).
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