Art. 5 · Interessi

Art. 5

Interessi

In vigore dal 28 apr 2016
Interessi 1.   Salvo il paragrafo 2, il tasso di interesse applicabile all'importo preso in prestito nell'ambito di ciascuna OMRLT-II è quello applicato all'operazione di rifinanziamento principale al momento dell'aggiudicazione della relativa OMRLT-II. 2.   Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito dai partecipanti i cui prestiti netti idonei nel secondo periodo di riferimento superano il livello di riferimento dei prestiti netti è altresì correlato al tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale al momento dell'aggiudicazione di ciascuna OMRLT-II in conformità alle disposizioni di dettaglio e alle modalità di calcolo di cui all'allegato I. Il tasso di interesse è comunicato ai partecipanti prima della data del primo rimborso anticipato nel giugno 2018 secondo il calendario indicativo per le OMRLT-II pubblicato sul sito Internet della BCE. 3.   Gli interessi sono regolati posticipatamente alla scadenza di ciascuna OMRLT-II ovvero o al momento del rimborso anticipato di cui all', secondo il caso. 4.   Se, in conseguenza dell'esercizio dei rimedi esperibili dalla BCN in forza delle proprie disposizioni contrattuali o regolamentari, un partecipante è tenuto a rimborsare le consistenze in essere di OMRLT-II prima che il tasso di interesse applicabile gli sia comunicato, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito di ciascuna OMRLT-II è quello dell'operazione di rifinanziamento principale al momento dell'aggiudicazione della relativa OMRLT-II.
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