Art. 4 · Limite di finanziamento, limite di offerta e livelli di riferimento

Art. 4

Limite di finanziamento, limite di offerta e livelli di riferimento

In vigore dal 28 apr 2016
Limite di finanziamento, limite di offerta e livelli di riferimento 1.   Il limite di finanziamento applicabile a un partecipante individuale è calcolato sulla base dei dati relativi ai prestiti in relazione alla consistenze in essere dei prestiti idonei del partecipante individuale. Il limite di finanziamento applicabile a un partecipante ente capofila di un gruppo OMRLT-II è calcolato sulla base dei dati aggregati relativi ai prestiti in relazione alle consistenze in essere dei prestiti idonei di tutti i componenti del gruppo OMRLT-II. 2.   Il limite di finanziamento di ciascun partecipante è pari al 30 per cento del totale delle consistenze in essere dei prestiti idonei al 31 gennaio 2016, detratti gli importi precedentemente presi in prestito dal partecipante alle OMRLT-II nell'ambito delle prime due OMRLT condotte nel settembre e nel dicembre 2014 ai sensi della Decisione BCE/2014/34 e ancora in essere alla data di regolamento di una OMRLT-II, tenuto conto di ogni notifica giuridicamente vincolante per il rimborso anticipato effettuata dal partecipante in conformità all' della Decisione BCE/2014/34 o di ogni notifica giuridicamente vincolante per il rimborso anticipato obbligatorio disposto dalla BCN competente in conformità all' della Decisione BCE/2014/34. Le relative modalità tecniche di calcolo sono descritte nell'allegato I. 3.   Se un membro di un gruppo OMRLT riconosciuto ai fini di OMRLT ai sensi della Decisione BCE/2014/34 non intende aderire al rispettivo gruppo OMRLT-II, ai fini del calcolo del limite di finanziamento per OMRLT-II per tale ente creditizio come partecipante a titolo individuale, si considera che esso abbia preso in prestito, nell'ambito delle OMRLT condotte nel settembre e nel dicembre 2014, un importo pari a quello preso in prestito dall'ente capofila del gruppo OMRLT in tali operazioni e ancora in essere alla data di regolamento di una OMRLT-II, moltiplicato per la quota di prestiti idonei del componente di tale gruppo OMRLT al 30 aprile 2014. Quest'ultimo importo sarà detratto da quello che si considera preso in prestito dal rispettivo gruppo OMRLT-II nell'ambito delle OMRLT condotte nel settembre e nel dicembre 2014 ai fini del calcolo del limite di finanziamento per l'OMRLT-II dell'ente capofila. 4.   Il limite di offerta di ciascun partecipante è pari al rispettivo limite di finanziamento detratti gli importi presi in prestito nell'ambito di precedenti OMRLT-II. Tale importo è considerato il limite massimo di offerta per ciascun partecipante e trovano applicazione le norme relative alle offerte che superano il limite massimo di offerta, di cui all'articolo 36 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Le relative modalità tecniche di calcolo sono descritte nell'allegato I. 5.   Il livello di riferimento dei prestiti netti di un partecipante è determinato sulla base dei prestiti netti idonei nel primo periodo di riferimento come segue: a) per i partecipanti che segnalano prestiti netti idonei di segno positivo o pari a zero nel primo periodo di riferimento, il livello di riferimento dei prestiti netti è pari a zero; b) per i partecipanti che segnalano prestiti netti idonei di segno negativo nel primo periodo di riferimento, il livello di riferimento dei prestiti netti di riferimento è pari ai prestiti netti idonei per il primo periodo di riferimento. I relativi calcoli tecnici sono descritti nell'allegato I. Il livello di riferimenti dei prestiti netti per i partecipanti cui sia stata concessa una licenza bancaria dopo il 31 gennaio 2015 è pari a zero, salvo che il Consiglio direttivo, in presenza di giustificazioni obiettive, abbia deciso altrimenti. 6.   Il livello di riferimento delle consistenze in essere di un partecipante corrisponde alla somma dei prestiti idonei in essere al 31 gennaio 2016 e del livello di riferimento dei prestiti netti. Le relative modalità tecniche di calcolo sono descritte nell'allegato I.
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