Art. 2 · La seconda serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine

Art. 2

La seconda serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine

In vigore dal 28 apr 2016
La seconda serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine 1.   L'Eurosistema conduce quattro OMRLT-II secondo il calendario indicativo per le OMRLT-II pubblicato sul sito Internet della BCE. 2.   Ciascuna OMRLT-II viene a scadenza quattro anni dopo la rispettiva data di regolamento, in data coincidente con la data di regolamento di un'operazione di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, in conformità al calendario indicativo per le OMRLT-II pubblicato sul sito Internet della BCE; 3.   LE OMRLT-II sono: (a) operazioni temporanee di finanziamento; (b) effettuate a livello decentrato dalle singole BCN; (c) effettuate mediante aste standard; e (d) effettuate mediante procedure d'asta a tasso fisso. 4.   Alle OMRLT-II si applicano le condizioni standard alle quali le BCN sono disponibili a effettuare operazioni di finanziamento, se non diversamente specificato nella presente decisione. Tali condizioni includono le procedure per la conduzione di operazioni di mercato aperto, i criteri di idoneità delle controparti e delle garanzie ai fini delle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema e le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di controparte. Ciascuna di queste condizioni è prevista dal quadro normativo generale e da quello temporaneo applicabile alle operazioni di rifinanziamento, come attuato mediante disposizioni contrattuali e/o regolamentari adottate dalle BCN a livello nazionale. 5.   In caso di discrepanze tra la presente decisione e l'Indirizzo BCE/2015/510 (BCE/2014/60) o gli altri atti giuridici della BCE che dettano la disciplina giuridica applicabile alle operazioni di rifinanziamento a più lungo termine e/o misure attuative e a livello nazionale, la presente decisione prevale.
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