Art. 4 · Deroga al divieto di spedizione di bovini e ruminanti selvatici in cattività destinati alla macellazione immediata e di spedizione di carni fresche, preparazioni di carni e prodotti a base di carne ottenuti da tali animali

Art. 4

Deroga al divieto di spedizione di bovini e ruminanti selvatici in cattività destinati alla macellazione immediata e di spedizione di carni fresche, preparazioni di carni e prodotti a base di carne ottenuti da tali animali

In vigore dal 22 apr 2016
Deroga al divieto di spedizione di bovini e ruminanti selvatici in cattività destinati alla macellazione immediata e di spedizione di carni fresche, preparazioni di carni e prodotti a base di carne ottenuti da tali animali 1.   In deroga al divieto di cui all', paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di bovini e ruminanti selvatici in cattività da aziende situate nella zona soggetta a restrizioni ad un macello situato in altre parti della Bulgaria, purché: a) gli animali siano rimasti sin dalla nascita, o negli ultimi 28 giorni, in un'azienda in cui non sia stato segnalato ufficialmente alcun caso di dermatite nodulare contagiosa durante tale periodo; b) gli animali siano stati sottoposti ad ispezione clinica al momento del carico e non presentassero sintomi clinici di dermatite nodulare contagiosa; c) gli animali siano trasportati per la macellazione immediata direttamente al macello, senza soste o operazioni di scarico; d) il macello sia designato per la macellazione di tali animali dall'autorità competente; e) l'autorità competente responsabile del macello sia stata preventivamente informata dall'autorità competente di spedizione dell'intenzione di inviare i bovini e notifichi l'arrivo degli animali a quest'ultima; f) al momento dell'arrivo al macello gli animali siano tenuti e macellati separatamente dagli altri animali entro un lasso di tempo inferiore alle 36 ore, g) gli animali destinati ad essere spostati: i) non siano stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa e siano stati tenuti in aziende: — in cui non è stata effettuata la vaccinazione e che sono situate al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza, oppure — in cui è stata effettuata la vaccinazione e che sono situate al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza ed è trascorso un periodo di attesa di almeno 7 giorni dalla vaccinazione, oppure — che sono situate in una zona di sorveglianza mantenuta oltre 30 giorni a causa dell'insorgere di nuovi casi della malattia, a norma dell'articolo 13 della direttiva 92/119/CEE; oppure ii) siano stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data dello spostamento e provengano da un'azienda in cui tutti gli animali sensibili alla malattia sono stati vaccinati almeno 28 giorni prima della data dello spostamento previsto. 2.   Qualsiasi spedizione di bovini e di ruminanti selvatici in cattività a norma del paragrafo 1 avviene solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) il mezzo di trasporto è stato adeguatamente pulito e disinfettato prima e dopo il carico di tali animali in conformità all'; b) prima e durante il trasporto gli animali sono protetti contro gli attacchi di insetti vettori. 3.   L'autorità competente garantisce che le carni fresche, le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne ottenuti dagli animali di cui al paragrafo 1 siano immessi sul mercato conformemente alle prescrizioni di cui, rispettivamente, agli .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2016:645:oj#art-4