Art. 3
Divieto di spostamento e spedizione di alcuni animali e dei relativi sperma ed embrioni e di immissione sul mercato di alcuni prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale
In vigore dal 22 apr 2016
Divieto di spostamento e spedizione di alcuni animali e dei relativi sperma ed embrioni e di immissione sul mercato di alcuni prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale
1. La Bulgaria vieta la spedizione dei seguenti prodotti dalla zona soggetta a restrizioni ad altre parti della Bulgaria, ad altri Stati membri e a paesi terzi:
a)
bovini vivi e ruminanti selvatici in cattività;
b)
sperma, ovuli ed embrioni di bovini.
2. La Bulgaria vieta l'immissione sul mercato al di fuori della zona soggetta a restrizioni e la spedizione ad altri Stati membri e a paesi terzi dei seguenti prodotti ottenuti da bovini e ruminanti selvatici tenuti o cacciati nella zona soggetta a restrizioni:
a)
carni fresche, preparazioni di carni e prodotti a base di carne ottenuti da tali carni fresche;
b)
colostro, latte e prodotti lattiero-caseari derivati da bovini;
c)
pelli fresche diverse da quelle definite dall'allegato I, punti 28 e 29, del regolamento (UE) n. 142/2011;
d)
sottoprodotti di origine animale non trasformati, tranne quelli destinati e inoltrati, sotto il controllo ufficiale dell'autorità competente, allo smaltimento o alla trasformazione in un impianto riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009, situato sul territorio bulgaro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2016:645:oj#art-3