Art. 3 · Divieto di spostamento e spedizione di alcuni animali e dei relativi sperma ed embrioni e di immissione sul mercato di alcuni prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale

Art. 3

Divieto di spostamento e spedizione di alcuni animali e dei relativi sperma ed embrioni e di immissione sul mercato di alcuni prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale

In vigore dal 22 apr 2016
Divieto di spostamento e spedizione di alcuni animali e dei relativi sperma ed embrioni e di immissione sul mercato di alcuni prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale 1.   La Bulgaria vieta la spedizione dei seguenti prodotti dalla zona soggetta a restrizioni ad altre parti della Bulgaria, ad altri Stati membri e a paesi terzi: a) bovini vivi e ruminanti selvatici in cattività; b) sperma, ovuli ed embrioni di bovini. 2.   La Bulgaria vieta l'immissione sul mercato al di fuori della zona soggetta a restrizioni e la spedizione ad altri Stati membri e a paesi terzi dei seguenti prodotti ottenuti da bovini e ruminanti selvatici tenuti o cacciati nella zona soggetta a restrizioni: a) carni fresche, preparazioni di carni e prodotti a base di carne ottenuti da tali carni fresche; b) colostro, latte e prodotti lattiero-caseari derivati da bovini; c) pelli fresche diverse da quelle definite dall'allegato I, punti 28 e 29, del regolamento (UE) n. 142/2011; d) sottoprodotti di origine animale non trasformati, tranne quelli destinati e inoltrati, sotto il controllo ufficiale dell'autorità competente, allo smaltimento o alla trasformazione in un impianto riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009, situato sul territorio bulgaro.
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