Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 apr 2016
1.   Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all', paragrafo 1, del protocollo di modifica. 2.   La Commissione informa la Repubblica di San Marino e gli Stati membri delle notifiche ricevute a norma dell'articolo l, paragrafo 1, lettera d), dell'accordo risultanti dal protocollo di modifica.
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