Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 apr 2016
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone legittimate a depositare, a nome dell'Unione, nelle materie rientranti nella competenza dell'Unione, lo strumento di accettazione previsto dall'articolo 14, paragrafo 3, del protocollo (4).
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