Art. 1
In vigore dal 21 apr 2016
L'articolo 3 della decisione 2013/184/PESC è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2017. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2016:627:oj#art-1