Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 apr 2016
L'articolo 3 della decisione 2013/184/PESC è sostituito dal seguente: «Articolo 3 La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2017. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»
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