Art. 12 · Coordinamento

Art. 12

Coordinamento

In vigore dal 18 apr 2016
Coordinamento 1.   L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con il competente ufficio geografico del SEAE e con la Commissione e con quelle dell'RSUE per l'Afghanistan. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione. 2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capimissione degli Stati membri e i capi delle delegazioni dell'Unione. Questi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.
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