Art. 4
Comunicazione e governance
In vigore dal 11 apr 2016
Comunicazione e governance
1. La Commissione e gli Stati membri condividono le informazioni relative alla pianificazione e ai progressi sull'attuazione di ciascuno dei sistemi.
2. Al massimo sei mesi prima della data prevista per l'utilizzazione di un dato sistema informatico, gli Stati membri presentano alla Commissione i piani nazionali relativi al progetto e alla migrazione. Tali piani comprendono le seguenti informazioni:
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la data di pubblicazione delle specifiche tecniche relative alla comunicazione esterna del sistema elettronico,
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il periodo di verifica della conformità presso gli operatori economici,
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le date di utilizzazione del sistema elettronico, compreso l'inizio delle operazioni e, se del caso, il periodo durante il quale gli operatori economici sono autorizzati a effettuare la migrazione.
3. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a qualsiasi aggiornamento dei piani nazionali relativi al progetto e alla migrazione.
4. La Commissione pubblica i piani nazionali relativi al progetto e alla migrazione sul proprio sito web.
5. Gli Stati membri mettono tempestivamente a disposizione degli operatori economici le specifiche tecniche relative alla comunicazione esterna del sistema elettronico nazionale.
Storico versioni
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