Art. 3
Aggiornamenti
In vigore dal 11 apr 2016
Aggiornamenti
1. Il programma di lavoro è oggetto di aggiornamenti regolari al fine di garantirne l'allineamento e l'adeguamento ai più recenti sviluppi nell'attuazione del regolamento (UE) n. 952/2013 e tener conto dei progressi effettivamente compiuti nell'elaborazione e nello sviluppo dei sistemi elettronici, in particolare per quanto riguarda la disponibilità di specifiche comuni concordate e la realizzazione dell'entrata in funzione dei sistemi elettronici.
2. Per garantire il sincronismo tra il piano strategico pluriennale e il programma di lavoro, questo è aggiornato almeno una volta l'anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2016:578:oj#art-3