Art. 5 · Funzionamento

Art. 5

Funzionamento

In vigore dal 11 apr 2016
Funzionamento 1.   Il gruppo di esperti è presieduto da un rappresentante della Commissione. 2.   Il rappresentante della Commissione che presiede il gruppo di esperti ha facoltà di invitare esperti aventi competenze particolari su un tema all'ordine del giorno a partecipare al dibattito del gruppo o del sottogruppo di esperti ove ciò risulti utile o necessario. Il rappresentante della Commissione può inoltre concedere lo status di osservatore a persone, organizzazioni quali definite nelle regole orizzontali per i gruppi di esperti (regola 8, paragrafo 3) e paesi candidati all'adesione. 3.   I membri e i loro rappresentanti, così come gli esperti e gli osservatori invitati, rispettano gli obblighi del segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle relative norme di attuazione, nonché le disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, riportate nell'allegato delle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (7) e 2015/444 (8) della Commissione. In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può prendere tutti i provvedimenti ritenuti idonei. 4.   Il gruppo di esperti si riunisce di norma nei locali della Commissione. La Commissione provvede al segretariato del gruppo di esperti. Possono partecipare alle riunioni del gruppo anche altri funzionari della Commissione interessati ai lavori. 5.   Il gruppo di esperti adotta il proprio regolamento interno sulla base del modello di regolamento interno dei gruppi di esperti adottato dalla Commissione. 6.   Tutti i documenti pertinenti (quali ordini del giorno, verbali e contributi dei partecipanti) sono resi pubblici inserendoli nel registro dei gruppi di esperti o in appositi siti web collegati al registro, dove si possono reperire le informazioni. Le eccezioni alla pubblicazione sono fatte a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).
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