Art. 4 · Composizione — Nomina

Art. 4

Composizione — Nomina

In vigore dal 11 apr 2016
Composizione — Nomina 1.   Il gruppo di esperti è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. 2.   I membri del gruppo di esperti designati dalla Commissione sono alti funzionari. 3.   Gli Stati membri nominano ciascuno non più di due membri e un numero equivalente di sostituti. I membri supplenti sono nominati in base alle stesse condizioni valide per i membri titolari e sostituiscono automaticamente i membri titolari in caso di assenza o impedimento. I membri e i sostituti sono alti funzionari. 4.   Gli attuali membri del gruppo di esperti di alto livello per SafeSeaNet rimangono in carica fino al termine del loro mandato, a norma dell', paragrafo 2, della decisione 2009/584/CE. 5.   I membri designati in conformità del paragrafo 3 sono nominati per tre anni e restano in carica fino alla loro sostituzione oppure fino alla scadenza del mandato. Il mandato può essere rinnovato. 6.   I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente alle deliberazioni del gruppo, che si dimettono o che non soddisfano più le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, o all'articolo 339 del trattato, possono essere sostituiti per il restante periodo del loro mandato. 7.   Un rappresentante dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima partecipa alle riunioni del gruppo di esperti in veste di osservatore permanente. L'Agenzia europea per la sicurezza marittima è rappresentata ad alto livello. 8.   I rappresentanti degli Stati EFTA firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo possono partecipare alle riunioni del gruppo di esperti in veste di osservatori. 9.   I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.
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