Art. 2
Mansioni
In vigore dal 11 apr 2016
Mansioni
Le mansioni del gruppo di esperti, fatta salva la titolarità dei dati da parte degli Stati membri, sono:
a)
quelle stabilite nell'allegato III, punto 2.2, della direttiva 2002/59/CE;
b)
assistere la Commissione nell'adempimento delle mansioni di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2010/65/UE, e in particolare contribuire allo sviluppo di meccanismi tecnici di armonizzazione e coordinamento delle formalità di dichiarazione nell'Unione che favoriscano l'integrazione, il riutilizzo e la condivisione delle informazioni inserite nel sistema, permettano la dichiarazione unica e sostengano in tal modo l'agevolazione dello spazio europeo per il trasporto marittimo senza frontiere;
c)
instaurare e mantenere la collaborazione con gruppi di esperti per mansioni specifiche riguardanti la gestione, l'utilizzo e il funzionamento del sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, dell'interfaccia unica nazionale, dei sistemi nazionali SafeSeaNet o di altri sistemi elettronici e la loro interoperabilità, nell'ambito del mandato definito dal gruppo di esperti;
d)
instaurare la collaborazione tra gli organismi degli Stati membri e la Commissione per quanto riguarda:
—
l'articolo 23 della direttiva 2002/59/CE,
—
le questioni relative alle condizioni d'uso del sistema e dei servizi marittimi integrati;
e)
monitorare l'interconnessione e l'interoperabilità dell'interfaccia unica nazionale e del sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, come pure di altri sistemi europei utilizzati per gestire le informazioni;
f)
realizzare uno scambio di esperienze e buone pratiche ai fini dell'articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2002/59/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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