Art. 1

Art. 1

In vigore dal 11 apr 2016
L'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2011/235/PESC è sostituito dal seguente: «2.   La presente decisione si applica fino al 13 aprile 2017. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, se del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»
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