Art. 5

Art. 5

In vigore dal 7 apr 2016
L'Austria procede al recupero degli aiuti incompatibili di cui all' presso i rispettivi beneficiari. Gli importi da recuperare sono comprensivi degli interessi maturati dalla data dell'esborso a quella dell'effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (117).
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