Art. 4

Art. 4

In vigore dal 22 mar 2016
Nella misura in cui l'oggetto dei negoziati rientra nelle competenze sia dell'Unione che dei suoi Stati membri, la Commissione e gli Stati membri sono chiamati a collaborare strettamente nel corso dei negoziati al fine di veicolare a livello internazionale una posizione comune dell'Unione e dei suoi Stati membri.
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