Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 mar 2016
La Commissione conduce i negoziati a nome dell'Unione, con riguardo a materie che rientrano nell'ambito di competenza dell'Unione e in relazione alle quali l'Unione ha adottato norme, conformemente alle direttive di negoziato figuranti nell'addendum della presente decisione. Le direttive di negoziato non possono essere interpretate come modifica di qualsiasi genere delle rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri.
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