Art. 1
Idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro
In vigore dal 16 mar 2016
Idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro
1. Ai fini dell'articolo 8 dell'Indirizzo BCE/2014/31, la Repubblica di Cipro non è più considerata uno Stato membro sottoposto a un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale.
2. Agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro si applicano i requisiti minimi dell'Eurosistema per la soglia di qualità creditizia, dettati nell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) e in particolare nell'articolo 59 e nella parte quarta, titolo II.
3. Gli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro non sono più soggetti agli specifici scarti di garanzia di cui all'allegato II all'Indirizzo BCE/2014/31.
4. Nel caso in cui vi siano discrepanze tra la presente decisione, l'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) e l'Indirizzo BCE/2014/31, come attuati a livello nazionale da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, prevale la presente decisione.
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