Art. 2
In vigore dal 11 mar 2016
1. La denominazione del 2′-O-fucosyllactose autorizzato dalla presente decisione sull'etichettatura dei prodotti alimentari che lo contengono è «2′-O-fucosyllactose».
2. Si devono fornire informazioni al consumatore del fatto che gli integratori alimentari contenenti 2′-O-fucosyllactose non dovrebbero essere utilizzati se altri alimenti addizionati di 2′-O-fucosyllactose vengono consumati lo stesso giorno.
3. Si devono fornire informazioni al consumatore del fatto che gli integratori alimentari contenenti 2′-O-fucosyllactose destinati ai bambini nella prima infanzia non dovrebbero essere utilizzati se il latte materno o altri alimenti addizionati di 2′-O-fucosyllactose vengono consumati lo stesso giorno.
Storico versioni
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