Art. 2

Art. 2

In vigore dal 10 mar 2016
1.   La Repubblica d'Austria adotta le misure necessarie affinché i propri strumenti di ratifica della convenzione siano depositati entro un termine ragionevole e al più tardi il 31 dicembre 2017. 2.   La Repubblica d'Austria informa il Consiglio e la Commissione della data di deposito del proprio strumento di ratifica.
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