Art. 5 · Assistenza da parte della BCE nelle investigazioni interne

Art. 5

Assistenza da parte della BCE nelle investigazioni interne

In vigore dal 4 mar 2016
Assistenza da parte della BCE nelle investigazioni interne 1.   Nell'avviare un'indagine interna in seno alla BCE, il dirigente competente per la sicurezza della BCE consente agli agenti dell'Ufficio l'accesso ai locali della BCE, dietro presentazione di un'autorizzazione scritta del direttore generale dell'Ufficio indicante: a) l'identità dell'agente e la sua qualifica nell'Ufficio; b) l'oggetto e le finalità dell'indagine; c) le basi giuridiche per lo svolgimento dell'indagine e i poteri d'indagine che ne derivano. Il presidente, il vicepresidente e il direttore della Revisione interna ne sono informati immediatamente. 2.   La direzione Revisione interna assiste l'Ufficio nell'organizzazione pratica delle indagini. 3.   I partecipanti agli organi decisionali e ad altri organi e i soggetti rilevanti forniscono agli agenti dell'Ufficio che conducono un'indagine tutte le informazioni richieste, a meno che le informazioni richieste siano suscettibili di essere considerate sensibili ai sensi dell', nel qual caso sarà il Comitato esecutivo a decidere se le informazioni debbano essere fornite o meno. La direzione Revisione interna prende nota di tutte le informazioni fornite.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2016:456:oj#art-5