Art. 4 · Cooperazione con l'Ufficio con riferimento alle informazioni sensibili

Art. 4

Cooperazione con l'Ufficio con riferimento alle informazioni sensibili

In vigore dal 4 mar 2016
Cooperazione con l'Ufficio con riferimento alle informazioni sensibili 1.   In casi eccezionali nei quali la circolazione di alcune informazioni al di fuori della BCE possa pregiudicare gravemente il funzionamento di quest'ultima, la decisione avente ad oggetto la concessione all'Ufficio dell'accesso alle informazioni o la loro trasmissione ad esso è presa dal Comitato esecutivo. Ciò riguarda le informazioni sulle decisioni di politica monetaria o sulle operazioni collegate alla gestione delle attività di riserva in valuta e agli interventi sui mercati dei cambi, a condizione che tali informazioni abbiano meno di un anno, le informazioni relative ai compiti conferiti alla BCE dal Regolamento (UE) n. 1024/2013; i dati ricevuti dalla BCE da parte delle autorità nazionali competenti riguardanti la stabilità del sistema finanziario o di singoli enti creditizi e le informazioni sulle caratteristiche di sicurezza e sulle specifiche tecniche delle banconote in euro. 2.   Ciascuna di tali decisioni del Comitato esecutivo tiene conto di tutti i fattori rilevanti, quali il livello di sensibilità dell'informazione necessaria all'Ufficio per l'indagine, la sua importanza per l'indagine e la gravità del sospetto, come presentato dall'Ufficio, dal partecipante agli organi decisionali o ad altri organi o dal soggetto rilevante, e il livello di rischio per il futuro funzionamento della BCE. Se l'accesso è negato, la decisione indica i motivi del diniego. In relazione alle informazioni ricevute dalla BCE riguardanti la stabilità del sistema finanziario o di singoli enti creditizi, il Comitato esecutivo può decidere di non concedere l'accesso all'Ufficio, se esso o l'autorità nazionale competente ritenga che la comunicazione delle informazioni in questione metta in pericolo la stabilità del sistema finanziario o di singoli enti creditizi. 3.   In casi assolutamente eccezionali di informazioni relative a una particolare area di attività della BCE di sensibilità equivalente a quella delle categorie di informazioni di cui al paragrafo 1, il Comitato esecutivo può decidere di negare provvisoriamente all'Ufficio l'accesso a tali informazioni. A tali decisioni si applica il paragrafo 2 ed esse saranno valide per al massimo sei mesi. Successivamente, all'Ufficio sarà concesso l'accesso alle predette informazioni, a meno che il Consiglio direttivo non abbia nel frattempo modificato la presente decisione inserendo la categoria di informazioni in questione fra le categorie di cui al paragrafo 1.
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