Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 feb 2016
1.   L'assistenza è gestita dalla Commissione in modo coerente con gli impegni della Grecia. 2.   La Commissione, in consultazione con la BCE, concorda con le autorità greche le condizioni specifiche di politica economica cui è subordinata l'assistenza finanziaria secondo quanto previsto all'. Tali condizioni sono fissate nel memorandum d'intesa, in linea con gli impegni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che sarà firmato dalla Commissione e dalle autorità greche. Le modalità finanziarie dettagliate sono stabilite in un accordo di prestito che sarà concluso con la Commissione. 3.   La Commissione verifica periodicamente che siano soddisfatte le condizioni di politica economica cui è subordinata l'assistenza e presenta una relazione al comitato economico e finanziario. A tal fine le autorità greche cooperano pienamente con la Commissione e la BCE e mettono a loro disposizione tutte le informazioni necessarie. La Commissione tiene informato il comitato economico e finanziario di tutti gli sviluppi pertinenti.
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